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1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, è sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 66.500 milioni di euro». | |
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, le parole: «900 milioni di euro» e le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.070 milioni di euro» e dalle seguenti: «430 milioni di euro». |
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, le parole: «900 milioni di euro», «600 milioni di euro» e «10.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.070 milioni di euro», «430 milioni di euro» e «12.000 milioni di euro». |